Polizze assicurative RCT, Infortuni e Difesa Legale

     La FIAM, come ogni anno, ha corrisposto alla scadenza i premi assicurativi per l’annualità 31 marzo 2020 - 31 marzo 2021 come stabilito dalle polizze RCT, Infortuni e Difesa Legale che si sono tacitamente rinnovate a norma del Codice Civile e quindi non vengono emessi nuovi documenti.
     L’assicuratore Helvetia al momento del rinnovo ha emesso alle polizze suddette una appendice di chiarimento che, con effetto 31 marzo 2020, prevede che, per tutti coloro che associati alla FIAM hanno la propria residenza o la propria dimora abituale in paesi diversi dall’Italia e della Repubblica di San Marino, le garanzie di polizza si intendono valide ed operanti esclusivamente per le attività svolte sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
     In parole povere ciò vuol dire che per un associato alla FIAM che non ha la residenza, cioè non vive abitualmente in Italia, o il domicilio, cioè in Italia passa poco tempo della sua vita, le garanzie RCT, Infortuni e Difesa Legale sono valide solo ed esclusivamente per danni effettuati sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino.
     Per costoro quindi ciò che avviene in altri luoghi diversi dall’Italia e dalla Repubblica di San Marino NON è coperto dalle polizze della FIAM.

     La segreteria della FIAM è pienamente efficiente ed è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.