1 gennaio 2023. Cosa succederà?


1 gennaio 2023. Cosa succederà?

ENAC, in attesa che dal 1 gennaio 2023 vada a regime il Regolamento EASA, ha recentemente ribadito che l’attività aeromodellistica può avvenire secondo precise modalità.

Ciò premesso, è evidente che qui parleremo solo dell’attività effettuata “nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto l’autorizzazione da ENAC “, autorizzazione che, come è risaputo, prevede diverse facilitazioni operative per i soci che agiscono al loro interno.

ENAC sostiene infatti che potranno ottenere questa autorizzazione solo quei Club o quelle Associazioni che siano legalmente costituite in Italia, cioè che siano Associazioni Sportive Riconosciute in base al D.P.R. n. 361 del 10/02/2000 (sotto riportato in estratto), abbiano conseguito l’iscrizione al CONI e che siano in possesso dell’accredito presso l’Aero Club d’Italia.

Poiché la materia è relativamente nuova, difficile e scivolosa, abbiamo consultato, oltre alla Commissione FIAM per il Regolamento ENAC, anche uno studio di Commercialisti ed uno Legale i quali, a titolo diverso ovviamente, ci hanno confermato che il Club e l’Associazione possono ottenere questa autorizzazione in base a quanto segue:

Analizzando più in dettaglio questi 4 paletti risulta che per essere riconosciuti da ENAC

  1. i Club e le Associazioni dovranno effettuare le pratiche necessarie per ottenere la qualifica di Associazione Sportiva Riconosciuta presso la Prefettura nella cui provincia ha la sede legale il Club e l’Associazione richiedente. Dal momento della autorizzazione quel Club o quell’Associazione Sportiva non saranno più delle ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ma diverranno di fatto delle “Persone Giuridiche” ad ogni effetto e quindi iscritte al Registro di competenza presso la suddetta Prefettura,
  2. i Club e le Associazioni devono registrare lo Statuto presso un notaio, il quale deve verificare la conformità dello stesso a quello del CONI e di AeCI e che chiederà il versamento di quanto previsto per legge, ivi compreso il suo onorario che, è possibile ipotizzare, in ca € 1000,00/1500,00. Ovviamente ogni successiva modifica, anche richiesta dalle autorità competenti, dovrà seguire questo iter,
  3. il Club e l’Associazione devono costituire, probabilmente presso lo stesso notaio, un

fondo patrimoniale che, come prescrive il DPR in questione, deve “essere adeguato alla realizzazione dello scopo” e la cui consistenza va da un minimo di € 15.000,00 ad un massimo di € 50.000,00.  Questa cifra può essere garantita anche con una fideiussione assicurativa o bancaria ma non risulta che da noi ci siano molti Club o Associazioni in grado di effettuare questo accantonamento che, ripetiamo, non può essere usato ai fini ludico/sportivi ma è un fondo dedicato esclusivamente a soddisfare eventuali problematiche diverse e legate alla vita del Club come quelle fiscali, legali ed amministrative,

  1. i Club e le Associazioni dovranno essere iscritti al CONI (non è chiaro se direttamente o anche tramite una Società di Promozione Sportiva che annoveri nelle proprie attività anche l’aeromodellismo) e rispettarne lo Statuto,
  2. i Club e le Associazioni dovranno essere “accreditate” presso l’Aero Club d’Italia il che comporta il federarsi a detto Ente, la registrazione presso il CONI che di fatto surroga l’incombenza di cui al punto 3) e D) soprariportato. Al momento l’ente che vuole federarsi ad AeCI come Aero Club locale deve avere un minimo di 60 soci aeromodellisti maggiorenni, versare una quota di ingresso di € 2.600,00, pagare una quota fissa annua di € 1.000,00 e corrispondere € 40,00 per socio iscritto e quindi in totale occorrerà effettuare, inizialmente, un versamento di € 6.000,00,
  3. i Club e le Associazioni ad iscrizione perfezionata dovranno rispettare lo Statuto del CONI e di AeCI, effettuare due assemblee l’anno, inviare in AeCI il bilancio consuntivo e preventivo, avere i Revisori dei conti approvati da AeCI, ecc. ecc.

In poche parole, oltre alle adempienze amministrative sopradette che non sono semplici e nemmeno rapide, se (e sottolineo il se) gli enti preposti accetteranno di associare il Club o l’Associazione richiedente, occorrerà preventivare una notevole spesa iniziale dell’ordine di ca. € 20/25.000,00 e se a tutto questo si aggiungono le implicazioni di responsabilità che da lì in poi ricadrebbero a nuovo sui dirigenti del Club o dell’Associazione eventualmente così “autorizzati”, è evidente che ENAC non vuole avere a che fare con enti singoli come sono i Club e le Associazioni di aeromodellismo ma preferisce colloquiare con un unico ente paritario che, come sembra essere già stabilito da tempo, è l’Aero Club d’Italia.

Penso che quanto ideato da ENAC sia non solo un percorso tortuoso e costoso ma anche assolutamente ingiusto nei confronti degli aeromodellisti che operano da  decine e decine di anni in tutta Italia senza avere mai creato dei seri problemi e che quindi avrebbero meritato una maggior comprensione se non attenzione, come del resto è specificato chiaramente nel regolamento EASA, ma che è anche assai problematico per le responsabilità che vengono fatte ricadere sui dirigenti del Club e della l’Associazione e quindi è un percorso che, a mio parere,  ben pochi sarebbero in grado di affrontare  e soprattutto di mantenere nel tempo.

Ne riparliamo più avanti.

Adolfo Peracchi

Presidente FIAM

Estratto del DPR . 361 del 10/02/2000

 

“Il Presidente della Repubblica  visto l’art……….

emana il seguente regolamento:

 Art.1, Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica  1.  Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il  riconoscimento  determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2.  La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

  3.  Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 

4.  La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 

5.   Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. 

6.  Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

  7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

  8.  Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  9.  Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

  10.  Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro  dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Seguono una serie di avvertenze che al momento non ci riguardano.