Premessa
ENAC ha modificato la maggior parte degli articoli del Regolamento “Mezzi Aerei a
Pilotaggio Remoto” per mezzo dell’emendamento n°1 del 21 Dicembre 2015.
Anche la Sezione VII Aeromodelli e relativo Art. 35 ha subito interessanti modifiche.
Modifiche alla sezione VII per gli Aeromodelli.
- E’ stato rimosso il requisito relativo al rispetto delle regole dell’aria.
- E’ stato precisato in maniera più dettagliata quali sono le aree dove gli aeromodelli non possono svolgere la loro attività come ATZ, CTR (ora incluso), 5 Km da aeroporto, zone proibite o regolamentate. Rimane però la possibilità di svolgere attività anche in queste zone se effettuata in aree istituite da ENAC per l’attività aeromodellistica.
- E’ stato tolto il limite di 150 metri di altezza massima per l’attività di volo. Rimane il limite di 70 metri AGL se non si è in possesso dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli.
- E’ stato rimosso il punto relativo alle operazioni di aeromodelli spaziali.
Conclusioni:
Questo emendamento al regolamento, sezione aeromodelli, comporta poche modifiche ma molto importanti.
- La rimozione del rispetto delle regole dell’aria comporta per l’aeromodellista regole più semplici, pratiche e facili da rispettare come quelle indicate nel punto 1 del regolamento. La conoscenza delle regole dell’aria comporta delle conoscenze a livello di pilota d’aeromobile.
- Importante modifica è la rimozione del limite di 150 metri di quota massima purché in possesso dell’attestato di aeromodellista. Finalmente l’aeromodellista potrà volare regolarmente per le gare FAI e con gli alianti in pendio ove la quota di volo non era definibile.
- Rimane la necessità dell’attestato qualora si voli oltre i 70 metri di quota. Ciò comporta gli oneri per l’aeromodellista e le difficoltà per le scuole descritte nei precedenti commenti alla edizione 2 del Regolamento ENAC.
- Infatti, è facile prevedere che la maggior parte degli aeromodellisti vorrà ottenere l’attestato sia perché è difficile provare a quale quota si vola sia perché le assicurazioni, a scanso equivoci, saranno propense a richiederlo.
- Rimane il requisito, che qualora non si rispettino le condizioni del comma 3 (ATZ, CTR, ecc.) l’ENAC possa istituire aree per l’attività aeromodellistica. Tali aree potrebbero essere le piste dei club aeromodellistici.
- Anche nel ricorso al consiglio di stato, la FIAM ha puntato molto sul far considerare i club aeromodellistici il miglior strumento di controllo della sicurezza del volo degli aeromodelli. I club aeromodellistici espellono chi vola in maniera scriteriata ed insicura per i soci e per gli altri. Non c’è attestato che tenga.
Riassumendo:
- ENAC sta dimostrando piano piano di recepire la realtà dell’attività e del volo degli aeromodelli. Queste ulteriori modifiche migliorative lo dimostrano anche in presenza del massiccio uso dei droni (che noi intendiamo solo come multirotori) che avviene in questi ultimi tempi.
- Attendiamo una apertura ENAC verso il riconoscimento delle piste di volo dei club aeromodellistici come aree per l’attività aeromodellistica in accordo al comma 4.
- Attendiamo anche che ENAC comprenda le difficoltà che gli aeromodellisti incontrano nell’ottenere l’attestato, sia in termini di costo che nel trovare sufficienti ed adeguate scuole in grado di rilasciarlo.
- Il numero di aeromodellisti che potrebbe richiederlo è enorme (solo quelli iscritti alla FIAM sono circa 7000). Come si potrà gestire l’emissione di un tale numero di attestati in questa situazione? Sarà una cosa seria o servirà solo per fare cassa?
Ing. Massimo Semoli
Vicepresidente FIAM
Presidente Commissione Sicurezza FIAM