Sicuramente uno dei servizi più interessanti offerto dalla FIAM ai propri associati.
     Lo Speciale Pacchetto Assicurativo FIAM (S.P.A.) è un insieme di coperture assicurative, studiata da modellisti per i modellisti. in vigore da oltre 30 anni.
     Lo S.P.A. viene aggiornato continuamente (vedi ad esempio l’elevazione del massimale per la garanzia Difesa Legale a €  75.000,00 - prima era € 60.000,00 - e l’elevazione ad 80 anni - prima 75 anni - del limite di età  per la garanzia Infortuni) in base alle nuove esigenze del nostro mondo che mutano giorno dopo giorno con il fine di cercare di ovviare, nel limite del possibile, alla conflittualità che ormai regna sovrana  nella nostra società.
     Premesso che lo S.P.A. viene rilasciato solo ad un Ente Associato FIAM (che nel prosieguo verrà denominato Club) e premesso altresì che la FIAM impiega tutte le proprie risorse per porre a disposizione dei soci la miglior copertura assicurativa esistente sul mercato, resta confermato che la responsabilità di un evento non è un fatto di per sé acquisito ma va accertata inconfutabilmente dai Periti ed eventualmente  dai Tribunali competenti con le relative procedure tecnico/ temporali.
     Tutti i Delegati Regionali sono in grado di ampliare queste informazioni ma, nel dubbio, chiamate in FIAM perchè in campo assicurativo bisogna essere il più chiari possibili e, possibilmente, avere meno dubbi possible.
     Ecco in estrema sintesi spiegata la portata delle tre polizze.

La prima polizza copre la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che prevede il risarcimento di un danno materiale e diretto causato a terzi (cioè non a sé stessi né alle proprie cose) da parte del socio assicurato e fino al massimale unico per sinistro di € 7.000.000,00 (settemilioni/00).
Trattasi di garanzia cosiddetta “a cascata” nel senso che la Contraente è la FIAM che stipula per sé, per gli Enti Federati interessati e per i relativi Soci la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Nessuna Franchigia è inserita in polizza.

La seconda polizza copre gli Infortuni del Socio assicurato e cioè lo risarcisce a seguito di un evento fortuito, violento ed esterno e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e subite  in conseguenza dell'attività modellistica. La garanzia è valida  purchè il socio non abbia più di 80 anni (nuovo limite massimo).
In polizza è già stabilita una “tabella percentuale di riduzione fisica/motoria” che viene calcolata sul capitale assicurato di € 120.000,00 (centoventimila//00).

Nessuna Franchigia è inserita in polizza.

La terza polizza copre la Difesa Legale, vale a dire risarcisce al socio assicurato i costi richiesti da un legale che occorre incaricare qualora detto socio sia chiamato in giudizio, o debba costituirsi in giudizio, sempre ovviamente in conseguenza della sua attività di modellistica. Ad esempio la Polizza copre le spese legali necessarie per ottenere il risarcimento di un danno subito da un modellista non assicurato o male assicurato o anche in caso di diniego da parte della propria Società assicuratrice di risarcire il danno arrecato a terzi.
Il legale può essere scelto direttamente dal Socio assicurato e la Compagnia Assicuratrice provvede direttamente a versare i costi richiesti dal legale fino al massimale assicurato di € 75.000,00 (settantacinquemila//00)  (aumentato a tale importo da quest’anno)

Nessuna Franchigia è inserita in polizza.

Ecco le risposte alle più frequenti richieste di informazioni che pervengono in FIAM.

Occorre innazitutto tener sempre presente che, a differenza di altre organizazzioni,  in caso di sinistro la FIAM vi assiste direttamente, in certi casi trattando direttamente con l’assicuratore la definizione dell’importo risarcitorio, e provvede ad far aprire la partica presso l’Assicuratore in base alla propria esperienza nel settore maturata in oltre 40 anni di imprenditoria specifica.
Ciò dopo aver attentamente esaminato l’accaduto con il socio che ha causato  il sinistro o che abbia subito un infortunio.
Cioè a dire che non sarete mai abbandonati a voi stessi se provvederete a fornire alla FIAM tutti gli elementi necessari alla disamina dell’evento.

1) Dove si possono leggere le condizioni di polizza?
All’atto dell’iscrizione la FIAM invia al Presidente del Club di appartenenza tutti i documenti attestanti l’avvenuta iscrizione ivi compreso copia integrale dei contratti assicurativi.

2) Come si può ottenere copia di questi  contratti assicurativi?
Occorre rivolgersi al Presidente del Club di appartenenza. Ovviamente trattandosi di un contratto tra privati è possibile usarlo secondo le leggi vigenti e quindi non è possibile farne fotocopia per consegnarlo a terzi non soci.

3) Quale è la durata dello S.P.A.?
La garanzia decorre dal 31 marzo e scade il 31 marzo di ogni anno, anno sociale della FIAM. N.B. per I Club del Nord/Est va dal 31 gennaio al 31 gennaio e viene rinnovata di anno in anno se non disdetta almeno tre mesi prima della scadenza (quindi emntro il 31 dicembre di ogni anno)

4) Ci si può assicurare anche in corso d’anno?
Si, la garanzia deve essere richiesta dal Presidente del Club alla FIAM mediante raccomandata, fax o e-mail con ricevuta indirizzata alla FIAM. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene inviata in FIAM detta richiesta.

5) Come viene dimostrata la copertura e come si può dimostrare di essere assicurati?
Sul badge (tesserino associativo) rilasciato annualmente dalla FIAM, oltre ad altri dati, è inserito anche il numero del certificato assicurativo.

6) Se ci si reca all’estero come si dimostra di essere assicurato?
Per il Socio che si reca all’estero per partecipare ad una gara o a una manifestazione, la FIAM rilascia uno speciale certificato assicurativo previa dimostrazione scritta della reale esigenza. Per il resto basta presentare la tessera associative.

7) Quali sono i requisiti per assicurarsi?
Appartenere ad un Club federato alla FIAM, Club che deve assicurare tutti i propri soci, con l’esclusione di tutti coloro che non movimentano in volo i modelli.

8) Cosa succede se un Socio è già iscritto ad altro Club FIAM con assicurazione?
Il socio può scegliere con quale Club vuole essere assicurato e che diventerà, per la FIAM, il Club di riferimento. Se fa questa scelta il “secondo” Club non dovrà inviare in FIAM alcuna informazione relativamente a tale iscrizione ed il socio riceverà solo la tessera della FIAM del Club “primario” di appartenenza.
E’ responsabilità del Socio e del Club primario di appartenenza controllare che tale procedura sia portata a termine correttamente.
Se invece il Socio non sceglie questa opzione, i massimali di polizza si intendono raddoppiati

9) E se il Socio è iscritto a più Club?
Vale quanto sopra.

10) Vi sono limitazioni ai tipi ed alle caratteristiche dei modelli?
Non vi sono limitazioni al tipo né alle caratteristiche del modello usato né nel peso, né nelle dimensioni, né nel numero e nel tipo dei motori, né nel carburante usato, né nel sistema di radiocomando usato, ecc. Inoltre le garanzie di polizza non sono limitate all’uso dei soli aeromodelli (RC e non), ma sono estese anche agli automodelli, agli scafomodelli, ai treni, ecc. sia statici che dinamici.

11) L'assicurazione vale per tutti i tipi di radiocomando?
Per i radiocomandi usati non vi sono limitazioni di sorta, siano essi omologati e non omologati (*).

12) E se la radio opera su frequenze non legali?
Anche in questo caso non ci sono restrizioni in quanto nella polizza RCT della FIAM è dichiarato esplicitamente che è ammesso l’uso di qualsiasi frequenza anche di tipo non legale (*).

13) L'assicurazione vale solo quando ci si trova sul proprio campo di volo?
No, l'assicurazione vale ovunque, sia sul territorio nazionale che all'estero con esclusione di USA e Canada, pendii compresi.

14) I modellisti e i familiari sono considerati terzi?
Si, i colleghi di Club, i modellisti di altro Club e i relativi familiari sono considerati terzi fra loro e quindi in caso di danno provocato dal socio vengono risarciti.

15) In caso di scuola di pilotaggio, l'assicurazione copre anche gli allievi?
Si, gli allievi sono coperti fin tanto che frequentano il corso anche se non sono soci del Club. In questo caso vale la copertura assicurativa RCT a nome del socio che in quel momento sta effettuando la scuola intendendosi per tale anche la prova di un modello altrui.

16) Sono compresi i danni al modello?
No. I danni al modello in movimento, intendendosi per tale un modello che abbia il motore acceso, che venga portato o rulli verso la pista di decollo o verso il box, che si accinga al decollo da terra o a mano, che sia in volo con o senza motore funzionante, che sia in atterraggio con o senza motore acceso, sono sempre esclusi. Diverso è se un modello in  movimento di un socio va ha colpire un modello di un modellista terzo che in quel momento è in stato di riposo (fermo al box, o in macchina, o durante la pulizia, ecc.).

17) Cosa è previsto per gli aeromodellisti occasionali?
I modellisti occasionali (intendendosi per tali coloro che gradiscono testare una volta la pista di volo di un altro Club o sono invitati saltuariamente come ospiti sulla pista di volo di un Club FIAM)  sono coperti con la polizza RCT, qualora siano privi di qualsiasi assicurazione, anche se non sono soci del club (**). Ovviamente il Club non deve aver preso accordi specifici o percepito alcun compenso per ammetterlo sulla pista di volo.

18) Cosa succede se un abusivo causa un danno?
Per i danni provocati da eventuali abusivi (cioè da modellisti non soci che frequentano la pista di volo di nascosto dagli altri soci) l'assicurazione RCT copre la Responsabilità civile del Club qualora esso sia chiamato a rispondere di detti danni eventualmente causati da questi abusivi (***).

19) L'assicurazione copre anche la Responsabilità Oggettiva del Club?
Si, e questa è sicuramente la garanzia più importante per le implicazioni conosciute e sconosciute che sono connesse alla gestione di un Club. In questo caso l'assicurazione RCT copre la Responsabilità Civile del Club come gestore del campo di volo, della sede sociale, delle eventuali tettoie, delle panchine, delle attrezzature installate in pista o in sede siano esse fisse o precarie, ecc. La garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante al Club dall’organizzazione di gare e manifestazioni, raduni, riunioni, fiere, mostre, come proprietario di striscioni, come gestore di punti di ristoro, bar e simili. Copre anche il risarcimento dei danni che una decisione/delibera presa dai dirigenti del Club può causare a terzi. In gergo viene denominata “Responsabilità oggettiva del Club”e cioè quella responsabilità che compete sempre e comunque al Club in quanto organizzatore/ gestore di una attività collettiva/sportiva.

20) Come ci si comporta in caso di Sinistro?
In caso di sinistro RCT il danneggiante deve intrattenere entro 3 giorni (art. 1913 del C.C.)  la FIAM mediante fax o lettera raccomandata, utilizzando il modulo consegnato al Presidente, con la descrizione dell'incidente. Se possible occorre avvisare telefonicamente anche la FIAM.
La denuncia deve essere controfirmata dal Presidente del Club e devono essere indicati gli eventuali testimoni; meglio se vengono scattate subito delle foto esemplificative. In caso di danno alle persone occorre anche inviare in giornata in FIAM un telegramma con la descrizione succinta di quanto accaduto e dei danni subiti dal terzo.
In caso di sinistro da Infortunio l’infortunato deve intrattenere immediatamente la FIAM ed inviare in sede la denuncia controfirmata dal Presidente del Club corredata dalla documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso o dalla struttura ospedaliera interessata, nonché tutti i documenti medici rilasciati successivamente. I danni che non lascino tracce di invalidità permanente come ad esempio la sutura di un taglio, ancorché profondo, fatto da un elica in movimento non rientrano in questa garanzia e quindi non vanno denunciati. Trascorsi almeno sei mesi dall’infortunio il danneggiato deve fornire alla FIAM che lo girerà all’Assicuratore copia del certificato medico di avvenuta guarigione con la dichiarazione degli eventuali postumi di invalidità permanente. Da questo momento inizia, da parte dell’Assicuratore, la procedura ufficiale dell’eventuale risarcimento che prevede la visita da parte di un medico specialista, scelto dall’Assicuratore stesso, che stabilirà il grado  di percentuale di invalidità permanente sul quale calcolare il risarcimento. La valutazione che ne deriva verrà messa in correlazione con quella eseguita da un perito fiduciario dell’infortunato. In caso di disaccordo tra le parti verrà nominato dal Tribunale competente un terzo specialista le cui decisioni sono inappellabili. Il costo del proprio fiduciario e della metà del terzo sono a carico dell’infortunato.
In caso di sinistro di Difesa Legale occorre intrattenere immediatamente la FIAM ed inviare in sede la richiesta di apertura del sinistro controfirmata dal Presidente del Club, con la descrizione dettagliata di quanto avvenuto e,per il quale, soggettivamente, si chiede l’intervento del legale. L’Assicuratore giudicherà se tale richiesta è lecita e quindi aprirà o meno il sinistro.

21) Cosa fare qualora il danneggiante abbia in essere più polizze per il medesimo rischio e con diversi assicuratori?
Il Codice Civile (art. 1910)  fa obbligo a chi ha causato il danno  di denunciare a ciascun assicuratore quanto avvenuto pena la decadenza, se la mancata denuncia è  fatta dolosamente, del risarcimento. E’ prassi abbastanza consolidata che gli assicuratori scelgano tra di loro chi gestirà il danno con l’avvertenza che in caso di necessità i massimali delle polizze si sommeranno fino alla concorrenza dell’importo eventualmente liquidabile.

22) Come occorre descrivere il sinistro?
Occorre fare una descrizione succinta del danno così come è avvenuto evitando di incolpare dell’evento chicchessia o, ad esempio, le condizioni atmosferiche. Nel dubbio chiamare in FIAM.

23) Si deve riconoscere la responsabilità nell’evento dannoso?
Tranne che per la garanzia Infortuni, a norma contrattuale è fatto divieto al danneggiante di assumere la responsabilità dell’evento in modo da non pregiudicare le possibilità di difesa dell’Assicuratore. Sarà il Perito dell’assicuratore o al limite il Giudice del Tribunale interessato a stabilire a chi compete la colpa e quindi il relativo risarcimento.

24) Come si procede per denunciare un sinistro?
La FIAM ha predisposto una specifica modulistica per questi eventi, modulistica a mani del Presidente del Club.

25) Come si disdettano i contratti assicurativi in corso.
Se il Club non desidera più sottoscrivere lo Speciale Pacchetto Assicurativo a suo tempo sottoscritto, dovrà obbligatoriamente comunicarlo alla FIAM, mediante lettera raccomandata RR, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale del 31 Marzo di ogni anno e cioè entro 31 Dicembre dell’anno precedente (è un obbligo contrattuale stabilito dagli assicuratori in doppia firma). In caso contrario l'Assicuratore addebiterà alla FIAM il medesimo importo pagato per l’annualità trascorsa e la FIAM, a sua volta, dovrà recuperarlo dal Club anche per via forzosa.

26) Di quali precisazioni occorre prendere atto?

(*) le eventuali sanzioni amministrative e le eventuali conseguenze penali legate all’evento dannoso rimangono sempre a carico del Socio causante.

(**) il termine “occasionali” identifica in questo contesto una azione temporanea e non ripetitiva e quindi ci si riferisce ad una presenza sul campo saltuaria e non continuativa. La garanzia vale in particolare qualora il danno sia stato causato od aggravato da una situazione oggettivamente pericolosa riscontrabile sul campo di volo. Se l’occasionale non è in possesso di copertura assicurativa viene aperto un sinistro sulla Polizza RCT del Club ma l’Assicuratore, in caso di soccombenza, ha la facoltà di rivalersi successivamente sul danneggiante.

(***) il termine “abusivo” identifica in questo contesto un soggetto che contrariamente a quanto stabilito dal Club frequenta la pista di volo senza averne diritto o lo frequenta a sua insaputa. Qualora venga accertato che un danno non è stato provocato da un Socio del Club, l’eventuale risarcimento può essere richiesto dal danneggiato al Club dalla cui pista si presume sia decollato il modello causante il danno. In questo caso viene richiamata la Responsabilità oggettiva del club in quanto, ad esempio, il Club non avrebbe vigilato sulla possibilità di ingresso in pista di eventuali abusivi. Ovviamente occorre dimostrare inconfutabilmente, da parte del danneggiato, che ricorra detta responsabilità.

27) Dove si ottengono ulteriori chiarimenti?
Per ulteriori particolari sulle modalità di adesione e gestione delle polizze, occorre contattare la FIAM.

28) Documenti assicurativi
A tutti I Presidenti la FIAM invia per RR unitamente alle tessere annuali associative  una documentazione che comprende copia delle polizze RCT, Infortuni e Difesa Legale ed il fac-simile della denuncia di sinistri per detti rischi.

29) Sinistri subiti.
Qualora il socio subisca un sinistro causato da terzi non soci, può avvisare la FIAM che lo indirizzerà verso la soluzione migliore che comprende anche l’apertura di un sinistro sulla Polizza Difesa Legale.

30) Considerazione finale
Ci si augura sempre di non usufruire di questo speciale servizio che la FIAM offre ai propri soci da oltre 18 anni e che ha sempre offerto anche attraverso le precedenti associazioni aeromodellistiche, ma l’esperienza insegna che ciò che non è mai avvenuto prima potrebbe invece capitare all’improvviso.
L’importante, in caso di sinistro, è essere ben tutelati e questo Speciale Pacchetto Assicurativo FIAM lo permette.
L’importante, in caso di sinistro, è avere un interlocutore esperto di assicurazioni ed in FIAM c’è da sempre.
L’importante, in caso di sinistro, è avere un Assicuratore serio e preciso e le Compagnie scelte dalla FIAM lo sono e lo sono sempre state

Con FIAM vai sul sicuro anche nei confronti degli altri!

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